29 agosto 2012

Doc Cinque Terre

doc Cinque Terre


Cinque Terre (Riconoscimento D.M. 29/05/73, modificato con decreto
 del 7 marzo 2000 ) 

85 ettari circa di vigneti,  il cui spettacolare territorio a picco sul mare 
si estende da punta Mesco (Monterosso) a Portovenere. 
  
Zona di produzione:
 i terreni  costieri dei Comuni di  
Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare e parte del territorio
 del Comune di La Spezia denominato 
Tramonti di Biassa e Tramonti di Campiglia. 
Recentemente sono state riconosciute tre sottozone produttive: 
Costa de Sera, Costa de Campu e Costa da Posa


Vitigni e Tipologie
Due tipologie di vino:

 Cinque Terre Bianco 
(Bosco min. 40%, Albarola e/o Vermentino max. 40%,
 altri vitigni ammessi per la Provincia di La Spezia max.20%).
La resa massima dei vigenti è di 90 q.li/ha che scende a 85 q.li/ha nelle tre sottozone; 
la resa uva - vino massima è del 70%.
Vino bianco secco adatto ad accompagnare vari piatti di mare, abbinamenti ideali, esaltando gli aromi piacevolmente salsi dei piatti suddetti, per la fresca fragranza e la sapidità del vino.
 Viene servito ad una temperatura di 11°C, in bicchieri a calice con stelo alto.
 Dà il meglio di sé nel primo anno di vita.
 Va conservato in posizione coricata negli scomparti più bassi della cantina 
ad una temperatura costante fra i 10° e i 14°C.
Colore da giallo chiaro con riflessi verdognoli, a giallo paglierino più o meno intenso;
odore delicato ma persistente, con sentori di erbe di campo secche, di fiori di camomilla e di sambuco; sapore secco ma discretamente morbido, sapido, delicatamente caldo, 
continuo e con tipico "fondo" salmastro.
Alcolicità: 11 - 13%; 
acidità totale: 5 - 7 per mille.
 Sciacchetrà e Sciacchetrà Riserva
(stessi vitigni), la produzione più tipica e conosciuta di questa zona, 
ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta,
 in luoghi idonei, ventilati, senza ricorrere a ventilazioni o riscaldamenti forzati, 
 fino a raggiungere  un tenore zuccherino di almeno 17% di alcol potenziale.
 La vinificazione delle uve destinate alla produzione del CT Sciacchetrà non può avvenire prima del 1°novembredell’anno della vendemmia;
 l’invecchiamento minimo per legge è previsto
 per lo Sciacchetrà un anno e per lo Sciacchetrà Riserva 3 anni.
 La resa in vino massima è del 35%. 





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